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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1998, n. 6

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31/03/1998, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-4-1998
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Art. 23

(( (Misure urgenti nei
territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del
novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996, nonché a favore del complesso di San Costanzo al Monte) ))
1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessità definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1 marzo 1998, all'unità previsionale di base 6.2.2. "Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) per il 15 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 2.1.1.0. "Funzionamento" (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa interessate;
b) per il 45 per cento, a favore dell'
((unità previsionale di base 6.2.1.9))
"Calamità naturali e danni bellici" (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti;
c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di Fondovalle Tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici dell'ottobre 1996.
2. Gli enti, le società partecipate e le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono autorizzati a modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli interventi di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro assegnate, al fine di adeguare i piani medesimi alle prescrizioni tecniche adottate dall'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi del piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.
3. All'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far sì che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validità della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi è corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo.".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate alle quali, alla data di entrata in vigore delle medesime, sia già stato applicato quanto previsto dal suddetto articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificate dal comma 3, sono applicabili anche ai titolari degli studi professionali di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.
6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.
((
6-bis. Per l'intervento a tutela delle condizioni statiche del complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a favore dell'amministrazione provinciale di Cuneo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
6-ter. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.
6-quater. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997.
6-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
6-sexies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione.
6-septies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8 'Sviluppo dell'esportazione e della domanda esterà, ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonché il comma 5 del presente articolo".
6-octies. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.
6-novies. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza
))