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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. 132

Interventi urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-5-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n. 226 (in G.U. 14/07/1999, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  15-7-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori interventi per fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Calabria, rispettivamente nelle province di Potenza e di Cosenza, e nella provincia di Salerno nel giorno 9 settembre 1998;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il territorio della regione Campania colpito dalle colate di fango del maggio 1998, nonché per gli eventi calamitosi che hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per i beni e le attività culturali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.
((In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati al sisma))
. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.
2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni
((a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari))
di utilizzazione delle disponibilità di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici già avviati
((, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi))
. La regione Basilicata
((, sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1,))
provvede, altresì, a redigere ed attuare,
((utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo))
4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.