DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 27-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
  1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli  interessi,
istituito  presso  il   Mediocredito   centrale   S.p.a.   ai   sensi
dell'articolo  31  del  decreto-legge  18  novembre  1966,  n.   976,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,
e' incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995,  di
lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di  lire  117  miliardi  annui  a
decorrere dall'anno 1997. 
  2. Le disponibilita' del Fondo di cui al  comma  1  sono  destinate
alla corresponsione di contributi agli  interessi  sui  finanziamenti
concessi dalle banche alle  imprese  industriali,  commerciali  e  di
servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede  nelle
regioni di cui all'articolo 1, comma 1,  dichiarate  danneggiate  per
effetto delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  e  degli  eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 
  3. I finanziamenti di cui al comma 2  devono  essere  destinati  al
ripristino  anche  migliorativo  degli  impianti  e  delle  strutture
aziendali, purche' entro il limite del valore dei  beni  danneggiati,
nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita'
differenti da quella esercitata alla data del  4  novembre  1994.  La
durata  di  detti  finanziamenti  non  puo'  superare   dieci   anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di
un  periodo  massimo  di  rimborso  di  otto  anni.   Nel   caso   di
finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non puo' superare
i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di  preammortamento  di
un anno e di un  periodo  massimo  di  rimborso  di  cinque  anni.  I
finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95  per  cento
del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per  cento
della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura  non  superiore
al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza. 
  4. Il tasso d'interesse a carico  delle  imprese  beneficiarie  dei
finanziamenti di cui al presente articolo e'  pari  al  3  per  cento
nominale annuo posticipato a decorrere  dall'inizio  del  periodo  di
ammortamento del finanziamento. 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 AGOSTO 1995, n. 364,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 438. 
  5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso  di
interesse agevolato di cui  al  comma  4,  il  Mediocredito  centrale
S.p.a. corrisponde, a  valere  sul  Fondo  di  cui  al  comma  1,  un
contributo agli interessi pari alla differenza  tra  il  tasso  fisso
nominale annuo applicato dalle  banche,  comunque  non  superiore  al
campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese  precedente
a quello di stipula del contratto di finanziamento  risultante  dalla
rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale,
e il suddetto tasso  agevolato  del  3  per  cento.  Nel  periodo  di
preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del
Fondo di cui al comma 1. 
  6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso  il  Mediocredito
centrale S.p.a.  ai  sensi  dell'articolo  28  del  decreto-legge  18
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
dicembre 1966, n. 1142,  e'  incrementato  della  somma  di  lire  30
miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di  lire  40  miliardi
per l'anno 1999. 
  7. Le disponibilita' del Fondo di cui al  comma  6  sono  destinate
alla copertura dei rischi derivanti dalla  mancata  restituzione  del
capitale e dalla mancata corresponsione  dei  relativi  interessi  ed
altri  accessori,  oneri  e  spese,   connessi   o   dipendenti   dai
finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del  Fondo  ha
natura sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata  al
100 per  cento  della  perdita  che  le  banche  dimostrino  di  aver
sofferto. 
  8. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1995, N.  415,  CONVERTITO,
CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  29  NOVEMBRE  1995,  N.  507.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  2  OTTOBRE  1995,  N.  415,   CONVERTITO,   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507. A valere sulle somme
predette, puo' essere corrisposto, previo avvio  delle  procedure  di
recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a.,
un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non  superiore  al  50
per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio  in  sede  di  definitiva
determinazione della perdita. 
  8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente  articolo
si  applicano  a  tutti  i  finanziamenti  anche  gia'  ammessi  agli
interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma  6,  previa
liberazione  di  ulteriori  garanzie,  se  acquisite,  salvo   quanto
previsto dall'articolo 2-bis, comma 2,  del  presente  decreto-legge.
Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2  e  3  del
presente decreto-legge, siano assistiti da  garanzie  rilasciate  dai
confidi,  l'intervento  del  Fondo   centrale   di   garanzia   resta
subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. 
  9. Le condizioni e le  modalita'  dell'intervento  agevolativo  del
Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa  sui  finanziamenti
concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e  dell'articolo
3 sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro
del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato.  Per  la
gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti  articoli  si  applica
l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489. (3) (7) ((12)) 
    
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154 convertito con modificazioni dalla L.
30 giugno 1995, n. 265 ha disposto (con l'art. 5,  comma  7)  che  le
provvidenze previste dal suddetto articolo, si intendono  applicabili
anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori
di cui al suddetto articolo, dichiarati danneggiati per effetto delle
eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali  della
prima decade del mese di novembre 1994.
----------------- 
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 1996, n. 560 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11,  comma  5-ter)
che le provvidenze previste dal presente articolo, devono  intendersi
riferite ai danni verificatisi per effetto degli  eventi  alluvionali
della prima decade del novembre  1994  sull'intero  territorio  delle
regioni individuate con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
264 dell'11 novembre 1994.
---------------- 

    
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito  con  modificazioni
dalla  L.  26  febbraio  2007,  n.  17,  ha  disposto   (con   l'art.
3-quinquies, comma 1) che i termini  per  accedere  ai  finanziamenti
agevolati di cui al presente articolo, anche a  favore  dei  soggetti
che hanno cessato l'attivita' anteriormente alla data del 19  ottobre
2004,  sono  ulteriormente  prorogati  fino  ad   esaurimento   delle
disponibilita' finanziarie assegnate.