DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 31-12-1966
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31.

  ((E'  istituito  presso  il  Mediocredito  centrale un Fondo per il
concorso  statale  nel  pagamento degli interessi sulle operazioni di
credito  a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali  e
commerciali,  nonche' su quelle a favore dei professionisti e privati
di  cui  ai  successivo  articolo  43-bis, rispettivamente effettuate
dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con
il Mediocredito centrale medesimo)).
  Le  concessioni dei contributi sul Fondo di cui al comma precedente
sono  deliberate  dal  Consiglio  di amministrazione del Mediocredito
centrale  con  le  modalita'  che  saranno  determinate  dal Comitato
interministeriale  per il credito e il risparmio, allo scopo di porre
gli  Istituti  e  le  aziende di credito in condizioni di praticare i
tassi  di interesse stabiliti dal Comitato medesimo, limitatamente ai
finanziamenti  concessi  alle ((imprese danneggiate)) di cui all'art.
28 del presente decreto.