stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-12-1966
aggiornamenti all'articolo

Art. 31

((È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore dei professionisti e privati di cui ai successivo articolo 43-bis, rispettivamente effettuate dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale medesimo))
.
Le concessioni dei contributi sul Fondo di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, allo scopo di porre gli Istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato medesimo, limitatamente ai finanziamenti concessi alle
((imprese danneggiate))
di cui all'art. 28 del presente decreto.