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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  20-7-1994
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Art. 19

Sgravi contributivi
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo alla definizione ed attribuzione, in conformità agli indirizzi della Comunità europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
((il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti))
fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga in corso al 1 gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994.
2. Per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunità europea
((recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del presente articolo))
, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.