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DECRETO-LEGGE 11 luglio 1988, n. 258

Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/07/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 agosto 1988, n. 337 (in G.U. 11/08/1988, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1994)
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Testo in vigore dal:  20-7-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. La disposizione dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE fino al 31 dicembre 1993. Restano fermi i termini più brevi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.
((2))
2. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 17, commi 11, 12 e 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64, non competono sui trasporti dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE.
3. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è abrogato.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo alla definizione ed attribuzione, in conformità agli indirizzi della Comunità europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga in corso al 1 gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994."