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DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 90

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 (in G.U. 28/06/1990, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  15-1-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate.";
b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.".
2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: "Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere".
3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1' agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.
5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.
6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.
6-bis. L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:
"ART. 69. - (Riscossione di altre entrate) - 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.
2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali, ed assimilate nonché dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrante, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.
3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al compentente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrante, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Il divieto si applica anche agli eventuali contratti in corso che vengono risolti di diritto al 31 dicembre 1990".
7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.
((4))



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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 29 dicembre 1990, n. 407 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento".