stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  29-6-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 22


(1) Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, gli elementi identificativi ed i dati reddituali dei fabbricati, risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i diversi periodi di imposta nei quali tale anno è compreso. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai comuni nel cui territorio è posto il fabbricato copia degli accertamenti, in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, relativi ai periodi di imposta di cui sopra, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso.
(2) I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti, dalle distinte o dai certificati, nonché di quelli forniti dall'Amministrazione finanziaria, alla liquidazione della sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.
(3) Ai fini della liquidazione della sovrimposta i comuni possono, senza necessità di emettere l'atto di accertamento di cui al successivo quinto comma:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti;
b) escludere o ridurre le deduzioni non spettanti.
(4) Con le medesime modalità i comuni procedono, altresì, alla liquidazione della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta quando il reddito rispetto al quale è stata versata è inferiore a quello indicato nella dichiarazione presentata agli effetti delle imposte sui redditi, nonché quando il versamento della sovrimposta non è stato effettuato. La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
(5) Il comune procede all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante la indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo indicato nel sesto comma dell'articolo 20, del fabbricato al quale il reddito si riferisce, dell'aliquota applicata nonché della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali il reddito imponibile è stato determinato.
(6) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1989 Fino alla scadenza di tale termine l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento secondo le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
((13))

(7) Copia degli atti di cui al quinto e al sesto comma deve essere inviata dal comune all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto. I comuni comunicano altresì agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati relativi ai redditi, sui quali è stata versata la sovrimposta, che non risultano indicati nelle dichiarazioni presentate agli effetti delle imposte sui redditi.
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del presente decreto è differito al 31 dicembre 1990.