DECRETO-LEGGE 13 marzo 1988, n. 69

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni  e  delle
prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro  dipendente,
i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la  tubercolosi,  il
personale statale in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza,  i
dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a
decorrere dal periodo di paga  in  corso  al  1°  gennaio  1988,  gli
assegni familiari, le quote  di  aggiunta  di  famiglia,  ogni  altro
trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1983,  n.  79,  cessano  di
essere corrisposti e sono sostituiti,  ove  ricorrano  le  condizioni
previste dalle disposizioni del presente articolo,  dall'assegno  per
il nucleo familiare. 
  2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al  numero
dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella
allegata al presente decreto. I livelli  di  reddito  della  predetta
tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i  nuclei  familiari
che comprendono soggetti che si trovino,  a  causa  di  infermita'  o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e  permanente  impossibilita'
di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e  le  funzioni  proprie
della loro eta'. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire
due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in  condizioni
di vedovo o vedova, divorziato  o  divorziata,  separato  o  separata
legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio  1994,  qualora
del nucleo familiare di cui al comma 6  facciano  parte  due  o  piu'
figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e' aumentato di  lire
20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo. (3) (4) (5) 
  3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo,  le
norme contenute nel testo unico sugli  assegni  familiari,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  le  norme   che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie  delle
quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato. 
  4. La cessazione dal diritto ai trattamenti  di  famiglia  comunque
denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto,  non
comporta la cessazione di altri diritti e benefici  dipendenti  dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi. 
  5.  Sono  fatti  salvi  gli  aumenti  per  situazioni  di  famiglia
spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli
157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1967, n. 18, nonche' dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli  26  e  27
della legge 25 agosto 1982, n. 604. 
  6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione  del
coniuge  legalmente  ed  effettivamente  separato,  e  dai  figli  ed
equiparati, ai sensi dell'articolo  38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di eta' inferiore a 18  anni
compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo  lavoro.  Del  nucleo
familiare possono far parte, alle stesse condizioni  previste  per  i
figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta'
inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora  si
trovino,  a  causa  di  infermita'  o  difetto  fisico   o   mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi  i  genitori  e
non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. 
  6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al  comma  6  il
coniuge ed i figli ed  equiparati  di  cittadino  straniero  che  non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato  un  trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in  materia  di  trattamenti  di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il  principio  di
reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro degli affari esteri. 
  7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere  comunicate  al
soggetto tenuto a corrispondere l'assegno  entro  trenta  giorni  dal
loro verificarsi. 
  8. Il nucleo familiare puo' essere composto  di  una  sola  persona
qualora la stessa sia titolare di pensione ai  superstiti  da  lavoro
dipendente ed abbia un'eta' inferiore a 18 anni  compiuti  ovvero  si
trovi,  a  causa  di  infermita'  o   difetto   fisico   o   mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro. 
  8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu'
di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno  e'
corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno  o
diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante. 
  9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei
redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef,  conseguiti  dai  suoi
componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di  ciascun  anno
ed ha valore per la corresponsione dell'assegno  fino  al  30  giugno
dell'anno successivo. Per la corresponsione  dell'assegno  nel  primo
semestre  dell'anno  1988  e'  assunto  a  riferimento   il   reddito
conseguito  nell'anno  solare  1986.  Alla  formazione  del   reddito
concorrono altresi' i  redditi  di  qualsiasi  natura,  ivi  compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta  alla  fonte  a
titolo di  imposta  o  ad  imposta  sostitutiva  se  superiori  a  L.
2.000.000. Non  si  computano  nel  reddito  i  trattamenti  di  fine
rapporto comunque  denominati  e  le  anticipazioni  sui  trattamenti
stessi,   nonche'   l'assegno   previsto   dal   presente   articolo.
L'attestazione  del  reddito  del  nucleo  familiare  e'   resa   con
dichiarazione,   la   cui   sottoscrizione   non   e'   soggetta   ad
autenticazione, alla  quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale e'
resa la  dichiarazione  deve  trasmetterne  immediatamente  copia  al
comune di residenza del dichiarante. 
  10. L'assegno  non  spetta  se  la  somma  dei  redditi  da  lavoro
dipendente,  da  pensione  o  da  altra   prestazione   previdenziale
derivante da lavoro dipendente e'  inferiore  al  70  per  cento  del
reddito complessivo del nucleo familiare. 
  11.  L'assegno  non  concorre  a   formare   la   base   imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  12. I  livelli  di  reddito  previsti  nella  tabella  allegata  al
presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma  2  sono
rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1°
luglio di ciascun anno, in misura pari  alla  variazione  percentuale
dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati,  calcolato   dall'ISTAT,   intervenuta   tra   l'anno   di
riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno  e  l'anno
immediatamente precedente. 
  12-bis. Per i lavoratori  autonomi  pensionati  il  rinvio  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980,  n.  440,  continua  ad
avere ad oggetto la disciplina sugli  assegni  familiari  di  cui  al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni. 
  13. L'onere derivante dalle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui,  a  decorrere  dal
1988. Ad esso si fa fronte mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1988-1990,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  finanziario   1988,   all'uopo   utilizzando   lo   specifico
accantonamento. 
  14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Decreto 1 agosto 1995 (in G.U. 10/10/1995, n. 237)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Per  il  periodo  dal  1  luglio  al  31
dicembre 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di  cui
al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, cosi'  come  integrato  dall'art.
12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  299,  convertito
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' aumentato, con riferimento  al
reddito previsto per la determinazione del predetto  assegno,  di  L.
84.000 per ogni figlio, con esclusione dei primi due figli". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto 11 aprile 1996 (in G.U. 30/5/1996, n. 125)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "La  maggiorazione  di  cui  al  decreto
ministeriale 1 agosto 1995, citato nelle premesse, e' confermata  con
decorrenza dal 1 gennaio 1996". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Con effetto dal  1
gennaio 1996  l'importo  dell'assegno  per  il  nucleo  familiare  e'
maggiorato nelle misure indicate nelle allegate tabelle A, B, C". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
30 luglio 2021, n. 112, ha disposto (con l'art. 5, comma 1)  che  "In
via temporanea, a decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre
2021, con riferimento agli importi mensili  in  vigore,  superiori  a
zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi  all'assegno  per  il
nucleo familiare di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  13  marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio
1988, n. 153, e' riconosciuta una  maggiorazione  di  euro  37,5  per
ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55
per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230  ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 3) che "Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili,
a decorrere dal 1° marzo 2022,  cessano  di  essere  riconosciute  le
prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153
e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme  concernenti  gli
assegni  familiari,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797". 
  Il D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
30 luglio 2021, n. 112, come modificato dal D.Lgs. 21 dicembre  2021,
n. 230, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In via temporanea, a
decorrere dal 1 ° luglio  2021  e  fino  al  28  febbraio  2022,  con
riferimento agli importi  mensili  in  vigore,  superiori  a  zero  e
percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno  per  il  nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
153, e' riconosciuta una  maggiorazione  di  euro  37,5  per  ciascun
figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e  di  euro  55  per
ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli".