stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 13 marzo 1988, n. 69

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-3-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali e sulla indennità di fine servizio per gli iscritti all'INADEL;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti:
"Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata".