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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. 17

Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 (in G.U. 30/03/1983, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  31-3-1983
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Art. 5

Maggiorazione degli assegni familiari


I soggetti che per legge corrispondono gli assegni familiari provvedono immediatamente ad avviare gli occorrenti adempimenti al fine di assicurare la puntuale erogazione della maggiorazione degli assegni familiari di cui al comma successivo.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1983, ai lavoratori dipendenti è corrisposta
((con le modalità previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni,))
una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al presente decreto.
La maggiorazione di cui al comma precedente è corrisposta anche ai lavoratori che fruiscono delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi che fruiscano delle maggiorazioni previste per carichi familiari.
La stessa maggiorazione spetta altresì ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.
Con effetto dal 1 luglio 1983, e con l'osservanza delle condizioni e delle misure previste dal precedente secondo comma, la maggiorazione è corrisposta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale.
La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.