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DECRETO-LEGGE 13 marzo 1988, n. 69

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-3-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali e  sulla  indennita'  di  fine  servizio  per  gli  iscritti
all'INADEL; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 marzo 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  della  marina
mercantile,  di  concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e   della
programmazione economica, delle finanze e del tesoro; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  1988,  il  secondo  e  terzo  comma
dell'articolo 6 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense,  i
teatri tenda, gli enti, le  associazioni,  le  imprese  del  pubblico
esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli  impianti
sportivi non possono far agire nei locali  di  proprieta'  o  di  cui
abbiano  un  diritto  personale  di  godimento  i  lavoratori   dello
spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.  1  al  n.  14
dell'articolo 3,  che  non  siano  in  possesso  del  certificato  di
agibilita' previsto dall'articolo 10. 
  In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui  al  precedente
comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa  di  lire
50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da  ciascuno
prestata". 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma  dell'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971,  n.
1420, e' abrogato.