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DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. 387

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 (in G.U. 21/11/1987, n.273). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  21-11-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo). - 1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.
4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato".
2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto ventiquattro anni di servizio ovvero abbia compiuto dieci anni di servizio nella qualifica di assistente".
3. L'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Corso di aggiornamento). - 1. L'ammissione al corso di cui all'articolo 9, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene mediante scrutinio per merito comparativo, cui è ammesso a domanda il personale che riveste la qualifica di assistente capo nel numero, non inferiore ad otto volte i posti disponibili secondo l'ordine di ruolo, stabilito annualmente con il medesimo decreto ministeriale.
2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
5. La tabella A allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, per la parte relativa al ruolo degli agenti e assistenti, è così modificata:

"Ruolo degli agenti e assistenti:
agente
agente scelto
assistente \ 67.281".
assistente capo /

6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presidente decreto è attribuito un aumento stipendiale pari ai 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
7. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è così modificato:
"Art. 11 (Promozione a collaboratore tecnico capo). - 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia conseguito ventiquattro anni di servizio ovvero abbia conseguito dieci anni nella qualifica di collaboratore tecnico".
9. La tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, per la parte relativa al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, è così modificata:

"Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici:
operatore tecnico . . . . . . . . . . . . .
operatore tecnico scelto . . . . . . . . . .
collaboratore tecnico . . . . . . . . . . . . \6.600"
collaboratore tecnico capo . . . . . . . . . /

10. Il grado di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di anzianità nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.
11. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno già maturato titolo per la promozione al grado di appuntato scelto sono promossi, previo giudizio di idoneità, nella stessa data.
((
12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari
))
13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda, gli appuntati scelti che hanno maturato un anno di anzianità nel grado.
14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalità di svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. Il corso può essere ripetuto per una sola volta.
15. La data nella quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato.
Agli stessi è attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.
17. Al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato inquadrato nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato.
18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento economico in godimento.
((
18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'articolo 10 della medesima legge, con l'indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121.
18-ter. Ai fini dell'attribuzione delle indennità di cui al comma 18-bis i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
18-quater. Le indennità di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco.
18-quinquies. La legge 27 luglio 1967, n. 631, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis.
18-sexies. A decorrere dal 1 luglio 1987 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis si applicano le disposizioni previste dai commi 19, 20, 21 e 22
))
19. Le misure dell'indennità di imbarco e di navigazione indicate nell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte.
20. L'indennità di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, per esigenze tecnico-operative e logistiche.
21. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le indennità di imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità della Guardia di finanza adibite a servizi di crociera nelle seguenti misure giornaliere:

Indennità
di di
Grado imbarco navigazione

ufficiale superiore . . . . . . . . . . 5.000 5.700
capitano. . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 5.200
tenente. . . . . . . . . . . . . . . . 3.800 4.500".

22. Le indennità di imbarco e navigazione di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, come sostituito dal comma 21 del presente articolo, spettano nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo degli agenti di custodia nelle stesse condizioni di servizio.
23. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si applicano
(( a decorrere dal 1 luglio 1987 ))
anche alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
((
23-bis. Nella tabella II - Equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate - allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri A, B, C e D
))
24.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472 ))
.