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LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2001)
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Testo in vigore dal:  26-6-1977

Art. 8


A decorrere dal 1 marzo 1977 le indennità di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, sono estese al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.