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LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  9-6-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Indennità di imbarco


Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. (5)
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. (5)
Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.
Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.
Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.
((6a))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 9) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità mensile d'imbarco, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base";
- (con l'art. 5, comma 12) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennità operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 è elevata al 150 per cento dell'indennità di impiego operativo di base";
- (con l'art. 5, comma 14) che " A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennità di impiego operativo di base".
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AGGIORNAMENTO (6a)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unità navali dipendenti dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennità operativa di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto".