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LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  15-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede


Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.
((10))

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate.

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 22) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione".