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LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-11-1986

Art. 55

1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale della Polizia di Stato.
2. I requisiti per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, nonché per il rilascio, il rinnovo, la revoca e le sospensioni dei titoli, sono stabiliti con decreto ministeriale.
3. I titoli di cui al precedente comma 1 sono:
a) brevetto di pilota di elicottero;
b) brevetto di pilota aereo;
c) brevetto di specialista di elicottero;
d) brevetto di specialista aereo;
e) brevetto di osservatore.
4. Oltre ai brevetti base di cui al precedente comma 3, con decreto del Capo della polizia, sono stabiliti i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali.
5. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 43, comma diciottesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, le indennità speciali da corrispondere al personale della Polizia di Stato che svolge attività di volo coincidono con quelle di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relativi supplementi previsti per il personale militare, secondo l'allegata tabella II.
6. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505.