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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 359

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
Testo in vigore dal:  31-10-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:
a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, ai mutui relativi allo stesso periodo non compresi nelle certificazioni degli enti locali. Dette rideterminazioni si intendono riferite alle sole rate di ammortamento;
((
b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT;
c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a lire 2.048 per abitante. La popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT.
))
2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b) e c), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.
3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti
((negli anni 1986, 1987 e 1988))
, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere a), secondo e terzo periodo, b) e c), con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988
((e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988))
, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando,
((per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988))
una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.
((
4-bis. All'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le parole da: "è posto a carico del bilancio dello Stato" fino a: "citata legge n. 887 del 1984" sono sostituite dalle seguenti: "è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
))
5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate.
6. Continuano ad applicarsi
((per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988))
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
7. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.