stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

1. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la regione ed i comuni per gli interventi di rispettiva competenza, si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere. (3)
2. Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui all'articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme in materia di edilizia residenziale pubblica, e autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi, da iscrivere al capitolo n. 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1987.
3. È autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
4. È autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 10 miliardi per la concessione di contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
5. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionali di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845 concernente la protezione del territorio de comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate, adotta, tenuto anche conto dei programmi di cui alle leggi 9 luglio 1957, n. 600, e 10 dicembre 1980, n. 849, e delle esigenze finanziarie connesse al completamento degli stessi, il programma degli interventi ed il relativo piano di riparto della spesa, ai fini dell'iscrizione delle rispettive quote nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per l'attuazione degli interventi si applicano i criteri di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.(3)
6. È autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifiche.
7. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1987 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1987 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 97 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato.
8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge medesima, è autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.(4)
9. Per la prosecuzione degli interventi diretti alla prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è integrata di lire 50 miliardi per l'anno 1987.
10. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n.41, per il completamento della linea I della metropolitana di Napoli è incrementata di lire 250 miliardi per il triennio 1988-1990, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, è incrementata di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987, per il completamento delle opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione della Cattedrale di Palermo e locali annessi.
12. Per le finalità di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa complessiva di 133 miliardi di lire in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, lire 64 miliardi per l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989.
13. L'onere di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, stipulati per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Per il completamento dei predetti progetti e per la realizzazione di quelli che ottengono il contributo di cui all'articolo 10 della citata legge n. 308 del 1982, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni, ai loro consorzi ed aziende mutui ventennali per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, il cui onere di ammortamento, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1988 e in lire 12 miliardi per l'anno 1989, è assunto a carico dello Stato.
((6))
14. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, e secondo le medesime modalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato il contributo speciale di lire 170 miliardi, di cui lire 61 miliardi per l'anno 1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988, lire 18 miliardi per l'anno 1989 e lire 38 miliardi per l'anno 1990, per l'esecuzione delle opere indicate all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 100, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101.
La restante somma di lire 230 miliardi e iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno 1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62 miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, all'esecuzione da parte dell'ANAS delle opere indicate nell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
100 del 1978, o comunque direttamente connesse ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonché all'esecuzione delle opere di edilizia complementare ai servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di finanza.
15. È assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 di lire 6.700 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:
a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1907, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorità per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;
b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il completamento della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del programma triennale di cui alla legge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interventi di viabilità statale previsti nel piano decennale, con priorità per gli itinerari interregionali nonché alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio 1982-1987;
c) lire 1500 miliardi di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 nel 1990, da destinare alle finalità di cui alla precedente lettera b) nelle altre regioni del centro-nord;
d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento previsto, l'ANAS è autorizzata ad approvare il piano finanziario allegato all'atto aggiuntivo alla vigente concessione regolata dalle leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, predisposto per l'intero investimento, in sede di destinazione della quota iniziale di contributo dello Stato. L'ulteriore fabbisogno per il completamento dell'infrastruttura è determinato con apposita norma in sede di legge finanziaria, fermo restando che il complessivo onere per lo Stato non potrà essere superiore al 65 per cento dell'investimento complessivo. Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento.
16. Una quota del 15 pei cento a valere sui fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 15, è destinata alle finalità di cui all'articolo 7 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art.17, comma 12) che:
" Per il proseguimento degli interventi finalizzati in salvaguardia di Venezia e al suo recupero archittetonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa, disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalità indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia";
inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 15) che:
"Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna del fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa del mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata di lire 200 miliardi di cui lire 50 miliardi, in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)

la L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 51, comma 10)che la riserva di cui al comma 8 del presente articolo è determinata nel 6 per cento dello stanziamento totale.
----------------
AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."