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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1986, n. 318

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1986, n. 488 (in G.U. 18/08/1986, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  19-8-1986
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Art. 6

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
1. A valere sul fondo di cui al presente articolo 3, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:
a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonché nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dagli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonché degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera a). A titolo di ulteriore concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma;
c) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'istituto per il credito sportivo, il contributo erariale è commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato è corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi;
d) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1986 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;
e) per i mutui contratti dalle province nell'anno 1986 in misura pari a L. 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.
2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere c), d) ed e) con la presentazione, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986 e del 28 febbraio 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera a) del comma 1. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.
3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 1986, N. 488))
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4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.
6. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.