stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1985, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1985, n. 143 (in G.U. 23/04/1985, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1991)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-3-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, può essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.
((3))
2. Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390.
----------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 ha disposto (con l'art.4 comma 7) che "Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, può essere ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo massimo di 12 mesi."