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DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1985, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1985, n. 143 (in G.U. 23/04/1985, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1991)
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Testo in vigore dal:  2-3-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è differito al 31 dicembre 1985. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.
((3))
2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonché a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di novecento addetti e di dipendenti in cassa integrazione di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di novecento addetti, nonché da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con più di trecento addetti.
3. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1985.
((3))
4. La delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuerà per le imprese di cui al precedente comma 2 il numero dei dipendenti che potranno rimanere in carico alle imprese stesse ed il numero massimo dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI S.p.a.
5. A tutti i dipendenti di cui ai precedenti commi può essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1986."
Ha inoltre disposto (con l'art.4 comma 2) che "Il termine previsto dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986."