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DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1985, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1985, n. 143 (in G.U. 23/04/1985, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1991)
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Testo in vigore dal: 2-3-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di interventi nei settori dell'industria e
della distribuzione commerciale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 2, comma
15,  del  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n. 747, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  27  febbraio  1984,  n. 18, relativo al
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  a favore dei
lavoratori  delle  aziende  di  cui  all'articolo  1  della  legge 28
novembre  1980,  n. 784, e' differito al 31 dicembre 1985. Continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge
29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27
settembre  1982,  n.  684,  sulla  contabilita'  separata delle somme
occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.((3))
  2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. e' autorizzata,
nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il
coordinamento  della politica industriale (CIPI) con propria delibera
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche
con  carattere  parziale e sostitutivo, nonche' a costituire societa'
aventi  per  oggetto  la promozione di iniziative produttive idonee a
consentire  il  reimpiego  di  dipendenti  licenziati  da imprese del
settore  meccanico  localizzate  in  provincia  di Latina con piu' di
novecento  addetti  e  di dipendenti in cassa integrazione di imprese
del  settore  abbigliamento  in  provincia  di  Salerno  con  piu' di
novecento   addetti,   nonche'   da  imprese  del  settore  meccanico
localizzate  nelle province di Arezzo e di Terni con piu' di trecento
addetti.
  3.  Il  termine  previsto  dal  secondo comma dell'articolo 5 della
legge 31 maggio 1984, n. 193, e' differito al 31 dicembre 1985.((3))
  4.  La delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento
della   politica   industriale   (CIPI),  su  proposta  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuera' per le
imprese  di  cui  al  precedente comma 2 il numero dei dipendenti che
potranno  rimanere in carico alle imprese stesse ed il numero massimo
dei  dipendenti  dei quali e' autorizzata l'assunzione da parte delle
societa' costituite dalla GEPI S.p.a.
  5.  A  tutti  i  dipendenti  di cui ai precedenti commi puo' essere
riconosciuto,  per  un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento
previsto  dalla  legge  15  novembre  1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  6.   Il  Comitato  interministeriale  per  il  coordinamento  della
politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  puo' impartire direttive per la
realizzazione delle iniziative proposte.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il  D.L.  30 dicembre 1985, n. 787 ha disposto (con l'art. 4 comma 1)
che  "Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma
1,  del  decreto-legge  21  febbraio  1985,  n.  23,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  22  aprile  1985,  n.  143, relativo al
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  a favore dei
lavoratori  delle  aziende  di  cui  all'articolo  1  della  legge 28
novembre 1980, n. 784, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
1986."
Ha  inoltre  disposto  (con l'art.4 comma 2) che "Il termine previsto
dall'articolo  1, terzo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n.
23,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 22 aprile 1985, n.
143, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986."