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LEGGE 31 maggio 1984, n. 193

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2001)
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Testo in vigore dal:  22-2-1985
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Art. 5


In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a., può effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore meccanico con più di 400 e 300 addetti ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni.
La deroga prevista dal precedente comma ha la validità di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
((1))

È costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero del tesoro, con il compito di esaminare lo stato delle aziende del settore del nylon 6.6, delle fibre e delle attività connesse operanti nel comprensorio di Verbania-Cusio-Ossola e le condizioni per la loro ripresa produttiva.
La commissione, che può anche avvalersi della consulenza di istituti specializzati nella progettazione e realizzazione di nuove attività produttive, fornirà al CIPI, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti i necessari elementi di informazione e valutazione per le successive determinazioni.
In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a., è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara.
La delibera del CIPI specifica singolarmente le aziende ed il numero massimo dei lavoratori licenziati dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi del precedente comma.
Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma può essere riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L 21 febbraio 1985, n. 23, convertito , con modificazioni, con la L. 22 aprile 1985, n. 143, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1985."