LEGGE 31 maggio 1984, n. 193

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2001)
Testo in vigore dal: 22-2-1985
aggiornamenti all'articolo
                              .Art. 5.

  In  deroga  alla  normativa vigente la GEPI S.p.a., puo' effettuare
gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n.
184,  in  aziende del settore meccanico con piu' di 400 e 300 addetti
ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni.
  La deroga prevista dal precedente comma ha la validita' di sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge.((1))
  E'  costituita  presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  una commissione presieduta dal Ministro o da un suo
delegato   e   composta   da   due   rappresentanti   del   Ministero
dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,   da   un
rappresentante  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
da   un   rappresentante   del   Ministero   del   bilancio  e  della
programmazione  economica  e  da  un rappresentante del Ministero del
tesoro,  con  il  compito  di  esaminare  lo  stato delle aziende del
settore  del  nylon  6.6,  delle  fibre  e  delle  attivita' connesse
operanti  nel  comprensorio  di Verbania-Cusio-Ossola e le condizioni
per la loro ripresa produttiva.
  La  commissione,  che  puo'  anche  avvalersi  della  consulenza di
istituti  specializzati  nella progettazione e realizzazione di nuove
attivita'  produttive,  fornira'  al CIPI, entro il termine di trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente legge, tutti i
necessari  elementi  di  informazione e valutazione per le successive
determinazioni.
  In  deroga  alla  normativa vigente la GEPI S.p.a., e' autorizzata,
nei  casi  espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro
sessanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  della presente legge, a
costituire  societa'  aventi  per oggetto la promozione di iniziative
produttive  idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende
appartenenti  al  settore  delle  fibre  sintetiche  ed ubicate nella
provincia di Novara.
  La  delibera  del  CIPI  specifica  singolarmente  le aziende ed il
numero  massimo  dei  lavoratori  licenziati dei quali e' autorizzata
l'assunzione  da parte delle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. ai
sensi del precedente comma.
  Ai  lavoratori  assunti  ai  sensi del precedente comma puo' essere
riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  il
trattamento  previsto  dalla  legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Il  CIPI  su  proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  puo' impartire direttive per la realizzazione delle
iniziative proposte.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il  D.L  21 febbraio 1985, n. 23, convertito , con modificazioni, con
la L. 22 aprile 1985, n. 143, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che
"Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 31
maggio 1984, n. 193, e' differito al 31 dicembre 1985."