stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 244

Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1981, n. 390 (in G.U. 28/07/1981, n.205).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1988)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-5-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-bis


Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui all'articolo 1, possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, in attività non incompatibili con la loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero, quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.
Ai lavoratori di cui al precedente comma è dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni.
I lavoratori che rifiutano di essere avviati ai corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al presente articolo, decadono dal diritto al godimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati.
I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilità hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato.
((La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuità sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo trattamento. Nei confronti dei predetti lavoratori continano a trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti))
.