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DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 244

Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1981, n. 390 (in G.U. 28/07/1981, n.205).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1988)
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Testo in vigore dal: 1-1-1984
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di prorogare gli interventi
straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle
aree del Mezzogiorno;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri del 26 maggio
1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale di concerto con i
Ministri   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  trattamento  di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del
decreto-legge   13   dicembre   1978,   n.   795,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge
26  maggio  1979,  n.  159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n.
301,  e  dall'art.  1-ter  del  decreto-legge  1 luglio 1980, n. 286,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 13 agosto 1980, n. 444,
puo'  essere  ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi
nei  casi  in  cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei
quali sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e
per  i  quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei
mesi.
  L'accertamento  delle  condizioni  di  cui  al  precedente comma e'
effettuato  dal  Comitato  dei  Ministri  per  il coordinamento della
politica  industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale  che adotta i conseguenti provvedimenti
mediante propri decreti trimestrali.
  Il  trattamento  di  integrazione salariale straordinario di cui al
settimo  comma  dell'articolo  25 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
modificato  dall'articolo  2  della  legge 27 luglio 1979, n. 301, e'
prorogato fino ad un massimo di sei mesi. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il  D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni dalla
L.  27  febbraio 1984, n. 18, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
il  trattamento  di  integrazione  salariale  previsto  dal  presente
articolo  puo' essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni
fino ad un massimo di dodici mesi.