stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-5-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


È costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Il Fondo è amministrato dal commissario.
Il Fondo è alimentato da un primo stanziamento di lire 1.500 miliardi che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonché ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresì confluire contributi delle Comunità europee, nonché di enti e privati.
Le disponibilità del Fondo sono versate ad apposite contabilità speciali istituite presso le tesorerie provinciali nella misura fissata per ciascuna di esse dal commissario. Il commissario è autorizzato, in relazione alle accertate esigenze, a trasferire somme tra le contabilità speciali. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.
Con lo stesso Fondo il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:
a) agli interventi diretti a fronteggiare le più impellenti necessità delle popolazioni, tra le quali la distribuzione di razioni di viveri e medicinali;
b) all'assistenza straordinaria ed alle altre esigenze di carattere straordinario;
c) agli interventi mediante concessione di un contributo di lire quattro milioni per ogni deceduto in favore dei conviventi superstiti delle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso e di lire dieci milioni qualora il deceduto fosse il componente la cui attività lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia;
d) alle provvidenze, mediante concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire tre milioni, in favore delle famiglie, per ciascun nucleo familiare in favore delle famiglie , che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione, mezzi di circolazione necessari al lavoro;
e) agli interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero urgente del bestiame nonché alla concessione di contributi di pronto intervento, fino ad un massimo di lire 3 milioni, da erogare alle aziende agricole, singole o associate, anche per la ricostituzione delle scorte vive e morte. Sono riconosciute inoltre nell'intero ammontare tutti le spese sostenute per la salvaguardia del bestiame, dei prodotti agricoli e zootecnici e dei foraggi nonché per ogni intervento urgente necessario all'immediata ripresa produttiva incluse le operazioni che consentano il recupero del raccolto;
f) alla concessione di contributi fino al massimo di lire 3 milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci od attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1982, N. 57 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1982, N. 187))
.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1982, N. 57 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1982, N. 187))
.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1982, N. 57 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1982, N. 187))
.
I fondi residuati alla gestione liquidatoria dei prefetti saranno versati in conto entrate eventuali Tesoro. (4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 19 marzo 1981, n. 75 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1981, n. 219 ha disposto (con l'art. 1) che "il fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è incrementato dell'ulteriore stanziamento di lire 500 miliardi, da iscriversi nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981".