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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 25-12-1980
aggiornamenti all'articolo
	
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di intervenire a
favore  delle  popolazioni  colpite dagli eventi sismici del novembre
1980;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 26 novembre 1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del
lavoro   e   della   previdenza   sociale  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre
1970,  n.  996,  ((sentite,  sulle  direttive  generali,  le  regioni
Basilicata  e Campania)) , assume ogni iniziativa ed adotta, anche in
deroga  alle  norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilita'
generale  dello  Stato,  e  con  il  rispetto  dei  principi generali
dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario
per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli
interventi    necessari    per    l'avvio   della   ripresa   civile,
amministrativa,  sociale ed economica dei territori danneggiati dagli
eventi sismici del novembre 1980.
  Egli  sara'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  da
impiegati  civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente
generale  e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su
designazione   del   commissario,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.
  Il  commissario,  oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6
della  citata legge, puo' esercitare, agli scopi di cui al precedente
primo  comma,  tutte  le  funzioni  attribuite  ai singoli Ministeri,
provvedendo  altresi' al coordinamento degli interventi urgenti delle
pubbliche  amministrazioni  anche  per  la  riattivazione dei servizi
pubblici,  esclusi  in  ogni  caso  i  piani  e  le  procedure per la
ricostruzione definitiva.
  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  sopraindicate  e dei compiti
previsti  ai  successivi  articoli,  si  provvede  con  ordinanze del
commissario  indicanti  nominativamente  il  personale  scelto  tra i
dipendenti  civili  e militari dello Stato, ((delle regioni)) , degli
altri  enti  locali,  degli  enti  pubblici  anche  economici nonche'
esperti   estranei   all'amministrazione   ai  quali  possono  essere
conferite  attribuzioni  determinate  per  l'assolvimento  di compiti
specifici.
  ((Il  commissario  presenta, ogni tre mesi, ai Presidenti delle due
Camere,   una  relazione  analitica  sull'attivita'  svolta  e  sugli
interventi, anche di carattere finanziario, effettuati)).
  Le   funzioni   attribuite  al  commissario,  ai  sensi  dei  commi
precedenti, cessano il 30 giugno 1981.