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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  1-3-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 10-bis

((Per l'anno 1978, il Ministero dell'interno provvederà ad erogare, entro i primi venti giorni di ogni bimestre, in favore dei comuni che hanno pareggiato il bilancio dell'anno 1977 con i contributi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, somme corrispondenti ai due dodicesimi dell'ammontare di contributi stessi.
Gli enti predetti sono considerati non deficitari agli effetti del presente decreto.
A favore delle comunità montane comprendenti i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché del consorzio dei comuni denominato Comunità collinari del Friuli, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata per l'anno 1978 a concedere contributi - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 - fino alla concorrenza dell'importo erogato alle stesse comunità nell'anno 1977 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.))