DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal: 1-3-1978
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 10-bis.

  ((Per   l'anno  1978,  il  Ministero  dell'interno  provvedera'  ad
erogare,  entro  i primi venti giorni di ogni bimestre, in favore dei
comuni  che  hanno  pareggiato  il  bilancio  dell'anno  1977  con  i
contributi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976,
n.  648,  convertito  nella  legge  30  ottobre  1976,  n. 730, somme
corrispondenti ai due dodicesimi dell'ammontare di contributi stessi.
Gli  enti  predetti  sono considerati non deficitari agli effetti del
presente decreto.
  A  favore delle comunita' montane comprendenti i comuni di cui agli
articoli  1  e  20  del  decreto-legge  13  maggio  1976,  n. 227, ed
all'articolo   11  del  decreto-legge  18  settembre  1976,  n.  648,
convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio
1976,  n.  336,  e  nella  legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonche' del
consorzio  dei  comuni  denominato Comunita' collinari del Friuli, la
regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'  autorizzata  per  l'anno  1978 a
concedere  contributi  - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  1  della  legge  8  agosto  1977,  n.  546  - fino alla
concorrenza dell'importo erogato alle stesse comunita' nell'anno 1977
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.))