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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  31-12-1977 al: 28-2-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare provvedimenti urgenti per la finanza locale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1978, previa approvazione del conto del tesoriere relativo all'anno 1977.
È fatto divieto ai comuni e alle province di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente accertate nell'anno 1977, sia dei mutui per spese di investimento.
Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quelli dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio.
Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.
Nel bilancio di cui al primo comma, sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata per l'esercizio 1976.