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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  2-12-1973
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

(Personale non docente)


Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'attuale dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie viene incrementata del 20% nell'anno 1974, del 20% nell'anno 1975 e del 20% nell'anno 1976.
((Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, nonché le attuali dotazioni organiche complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera b), e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nello anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976))
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Le attuali dotazioni organiche del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici sono incrementate mediamente del 30% nell'anno 1974, del 30% nell'anno 1975 e del 40% nell'anno 1976.
La determinazione delle dotazioni organiche di ciascun ruolo e la distribuzione tra le diverse qualifiche dei posti recati in aumento sarà effettuata con decreto del Ministro però la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.
((Il cinquanta per cento dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sarà coperto mediante concorsi per titoli riservati al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. Il residuo cinquanta per cento va coperto mediante pubblici concorsi))

Per il personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e
((vesuviano))
si prescinde dal limite di età per la partecipazione ai concorsi di cui sopra.
((Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 3, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sono applicabili anche al personale dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.))