stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-10-1973 al: 1-12-1973
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure urgenti per l'università;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1

(Nuovi posti di professore universitario di ruolo)


Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, da distribuire in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.
Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facoltà e le scuole delle università e degli istituti di istruzione, superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale.
Nella ripartizione, il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo, esistenti presso ciascuna facoltà o scuola nonché di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche indicati dalla 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro quarantacinque giorni dalla data del decreto ministeriale, di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro i successivi quarantacinque giorni, sono riassegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo gli stessi criteri, ad altra facoltà o scuola che ne abbia fatto richiesta.
Ove risultino ancora posti di professore universitario di ruolo inutilizzati, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico, o per le facoltà degli atenei di nuova istituzione di cui al programma previsto dall'art. 10, o da altri provvedimenti legislativi.