stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal: 2-12-1973
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  ed urgenza di adottare misure urgenti per
l'universita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con  il  Ministro per il tesoro, con il Ministro per il bilancio e la
programmazione economica e con il Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:
                               Art. 1.
         (Nuovi posti di professore universitario di ruolo)

  Sono  istituiti  7.500  nuovi  posti di professore universitario di
ruolo,  da  distribuire  in  ragione di 2.500 per ciascuno degli anni
accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.
  Tali  posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per
la  pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le
facolta'   e   le  scuole  delle  universita'  e  degli  istituti  di
istruzione,  superiore  sono tenute a trasmettere entro trenta giorni
dalla relativa comunicazione ministeriale.
  ((Nella  ripartizione  il  Ministro  terra'  conto del numero degli
studenti  in  corso,  di quello comprensivo degli incarichi ufficiali
retribuiti  e  dei  posti  di  assistenti  di  ruolo esistenti presso
ciascuna facolta' o scuola, nonche' di criteri generali ispirati alle
esigenze  scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il
parere  della  prima  sezione  del Consiglio superiore della pubblica
istruzione.
  Per  i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per
i  quali  le  facolta'  e  le scuole non abbiano provveduto, entro 30
giorni  dalla  data del decreto ministeriale di cui al secondo comma,
alla  proposta  di  messa  a  concorso  ovvero  alla dichiarazione di
vacanza,  o  che  non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45
giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
della relativa delibera della facolta', il Ministro bandisce concorsi
per  le facolta' rette da un comitato tecnico o per le facolta' negli
atenei  di  nuova  istituzione ovvero per le facolta' interessate che
non  abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una
disciplina ove ne ricorra l'esigenza)).