stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  2-12-1973
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure urgenti per l'università;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1

(Nuovi posti di professore universitario di ruolo)


Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, da distribuire in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.
Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facoltà e le scuole delle università e degli istituti di istruzione, superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale.
((Nella ripartizione il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso ciascuna facoltà o scuola, nonché di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della relativa delibera della facoltà, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico o per le facoltà negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facoltà interessate che non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza))
.