LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1975)
Testo in vigore dal: 10-11-1970
                              Art. 25. 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,  entro  il  31
marzo 1971 e con le modalita' di cui all'articolo 51, comma secondo e
successivi, della legge 18 marzo 1968, n. 249, norme aventi valore di
legge  ordinaria  per  disciplinare  le  assunzioni  temporanee,  per
esigenze di carattere eccezionale  e  non  ricorrenti,  di  personale
straordinario, con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 3 della
legge 14 dicembre 1965, n. 1376. 
  Con effetto dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge
cessano di avere  efficacia  tutte  le  disposizioni  che  consentono
assunzioni di personale straordinario, anche a contratto  di  diritto
privato o a contratto a termine, comunque denominato, ferma  restando
la norma di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376. 
  Con effetto dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968,  n.
249, si applicano nei confronti di coloro i quali comunque assunti  o
denominati con  retribuzione  su  fondi  stanziati  nel  bilancio  di
previsione  della  spesa  delle  singole  amministrazioni,  anche  ad
ordinamento autonomo,  prestino  servizio  presso  gli  uffici  delle
amministrazioni stesse da data non posteriore al  31  luglio  1970  e
siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad  eccezione  dei
limiti di eta'. 
  Per il personale non insegnante  della  scuola  di  ogni  ordine  e
grado, con esclusione del personale delle universita', il termine  di
cui al comma precedente e' fissato al 31 ottobre 1970. 
  Al personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di
natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  e  con
effetto dalla data stessa, le  disposizioni  dell'articolo  21  della
legge 26 febbraio 1952, n. 67. 
  Al personale contemplato nel citato  articolo  21  della  legge  18
marzo 1968, n. 249, e nei precedenti commi terzo, quarto e quinto, si
applicano le disposizioni dell'articolo  2  della  legge  4  febbraio
1966, n. 32, e,  rispettivamente,  dell'articolo  226  e  dell'ultima
parte del primo comma dell'articolo 231 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  Al personale avventizio, in servizio alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti delegati, si applicano le disposizioni  di  cui  al
precedente comma.