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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2010, n. 223

Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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vigente al 20/04/2024
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  • Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
    legge 7 agosto 1990, n. 250
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  • Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
    televisive
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  • Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
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  • Disposizioni finali e abrogazioni
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Testo in vigore dal:  7-1-2011

Art. 8

Disposizioni di semplificazione
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere corredate, anche non contestualmente, dalla documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.
2. Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria è trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalità indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda per la concessione.
3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi, come specificata dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le imprese possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:
a) la sede legale e la sede operativa dell'impresa;
b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o voltura degli stessi;
d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
e) il palinsesto settimanale tipo, con l'ora dell'inizio e l'ora della fine di ciascun programma, nonché la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria. Nell'ambito del palinsesto vanno puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, nonché la loro percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni;
f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti previdenziali con l'indicazione delle sedi di iscrizione. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;
g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda, con l'attestazione dell'uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali;
h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione, nonché la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la contribuzione.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresì copia conforme, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese comunicano inoltre le modalità di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN.
5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
6. La comunicazioni di preavviso previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, nonché dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, rispettivamente per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, sono obbligatorie soltanto ai fini della presentazione della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilità della medesima. Il preavviso di domanda è, altresì, presentato obbligatoriamente, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni dal subentro. Nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo per una o più annualità, la comunicazione di preavviso dovrà essere presentata nuovamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
7. Le commissioni consultive previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione e l'editoria e sono così composte:
a) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Coordinatore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del medesimo Dipartimento;
c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del medesimo Dipartimento;
d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) un dirigente di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale delle comunicazioni;
f) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza, rispettivamente, con l'informazione radiofonica e con l'informazione televisiva nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
g) un membro designato da ognuna delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente, delle imprese private di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e delle imprese private televisive locali, per un totale di non più di sei membri per ogni commissione;
h) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
l) un esperto o operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la commissione prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67(Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria):
«Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione.). 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa):
«Art. 4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987
«Art. 8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.):
«Art.23. (Misure di sostegno della radiodiffusione). 1.
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , così come modificato dall'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 10 bis (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva.). 1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza):
«Art. 2.(Documentazione). 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
1) la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonché l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;
2) la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale è stata effettuata la registrazione;
3) il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata;
4) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa radiofonica;
5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20;
6) le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n. 5);
7) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;
c) nel caso che la società esercente l'impresa di radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonché, nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come sostituito dall'art. 4 della legge, l'elenco dei dipendenti dell'impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima;
d) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa all'anno 1988, nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'art. 1, devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n. 5) della lettera a). Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio dell'editoria.
2. Per le domande successive alla prima, è consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell'art. 7, semprechè non siano intervenute variazioni.
3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresì essere allegati alla domanda:
a) i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e dell'anno precedente (redatti ai sensi dell'art. 2217 del codice civile);
b) la certificazione degli stessi da parte della società di revisione aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge per l'anno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione dei costi, redatta da società di revisione aventi i requisiti suddetti;
c) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il soggetto esercente l'impresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi di cui all'art. 9, comma 6, della legge.
4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti l'attività caratteristica e propria dell'impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti.
5. L'utilizzazione della frequenza, indicata dall'impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali):
«Art.2 (Documentazione). 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
1) la sede legale e operativa dell'impresa;
2) il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita;
3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa;
4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell'anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23;
5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
6) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
7) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
8) il periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha trasmesso immagini fisse o ripetitive;
b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercente l'impresa in carica nell'anno oggetto della domanda, ovvero certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;
c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale palinsesto deve indicare l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di propri programmi informativi;
d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica che contraddistingue le trasmissioni dell'emittente;
e) per le imprese che richiedono il rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese con la documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla lettera a) del comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno con l'indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo.
3. Per le domande successive alla prima, sempre che non siano intervenute variazioni, è consentito far riferimento ai documenti presentati precedentemente.».
- Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 5.
- Per l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.):
«Art. 19 (Modalità alternative all'autenticazione di copie.). 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza):
«Art. 2.Documentazione.
1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) (omissis)
b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza):
«3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalità indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali):
«3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l'attività necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre le domande prescritte nonché l'impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, può essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze. La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.), come modificato dal presente regolamento:
«Art.4. (Modalità di erogazione delle provvidenze). 1. (abrogato)
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
3. A cura del Servizio dell'editoria verrà data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali), come modificato dal presente regolamento:
«Art. 4 (Modalità di erogazione delle provvidenze). 1.
L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (13), come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (14), e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale così come definite dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (16), e dall'articolo 5 del presente regolamento.
2. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (17), come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (18), per gli anni successivi, provvede altresì a comunicare agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, l'elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinchè le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (19), il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento è fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.
3. (abrogato)
4. La commissione è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
5. A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».