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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 680

Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.

note: Entrata in vigore della legge: 25/1/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-1-1997

Art. 2

Documentazione
1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
1) la sede legale e operativa dell'impresa;
2) il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita;
3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa;
4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell'anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23;
5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
6) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
7) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
8) il periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha trasmesso immagini fisse o ripetitive;
b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercente l'impresa in carica nell'anno oggetto della domanda, ovvero certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;
c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale palinsesto deve indicare l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di propri programmi informativi;
d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica che contraddistingue le trasmissioni dell'emittente;
e) per le imprese che richiedono il rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese con la documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla lettera a) del comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno con l'indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo.
3. Per le domande successive alla prima, sempre che non siano intervenute variazioni, è consentito far riferimento ai documenti presentati precedentemente.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). - 1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano, a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20".
- Il testo dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente:
"Art. 32 (Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio). - 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire negli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1993, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti all'ulteriore condizione che rendano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione dei segnali esteri".
- Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è il seguente: "1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del 1990 e dall'art. 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente".