DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 90

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2017)
Testo in vigore dal: 25-7-2007
                               Art. 2.
Commissione  di  valutazione  degli  investimenti  e di supporto alla
        programmazione e gestione degli interventi ambientali
  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento la
Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14,
comma 7,  della  legge  28 febbraio  1986,  n.  41, e del decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata
«Commissione  di  valutazione  degli  investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali».
  2.  La  Commissione  ai sensi del presente regolamento e secondo le
direttive  generali  impartite  dal  Ministro  dell'ambiente  e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  svolge,  nell'ambito della sua
autonomia valutativa, i seguenti compiti:
    a) si   esprime   in  merito  alla  valutazione  di  fattibilita'
tecnico-economica   con  particolare  riferimento  all'analisi  costi
benefici   in   relazione   alle  iniziative,  piani  e  progetti  di
prevenzione,   protezione  e  risanamento  ambientale  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro
ed   alle  strutture  ministeriali  sugli  interventi,  iniziative  e
programmi di competenza del Ministero;
    c) svolge  le  finzioni di nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144;
    d) si  esprime  su  ogni  altro  intervento  che il Ministro o le
strutture   dirigenziali  del  Ministero  intendano  sottoporre  alla
valutazione tecnica, scientifica e giuridica della Commissione;
    e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o
regolamenti.
  3.  La  Commissione  e'  composta  da trentatre' membri, tra cui il
Presidente,  aventi  una  comprovata esperienza e competenza in una o
piu'  discipline  attinenti  l'attivita'  della  Commissione  stessa,
nominati  con  incarico  di  esperto  anche  tra  il  personale delle
pubbliche  amministrazioni.  I  suddetti componenti sono nominati con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di natura non regolamentare, si provvede a
disciplinare  le  modalita'  di  funzionamento  e  di  organizzazione
interni della Commissione.
          Note all'art. 2:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  14,  della  legge
          28 febbraio  1986,  n.  41,  recante:  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria  1986)»,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49,
          come modificato dal presente decreto:
              «Art.  14.  - 1. Per gli interventi di cui all'art. 21,
          primo  comma,  della  legge  26 aprile  1983,  n.  130,  e'
          autorizzata,  per  l'anno  1986,  la  spesa  di  lire 1.520
          miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di
          sviluppo  e  ammodernamento  dell'agricoltura  e almeno 100
          miliardi   di  lire  per  la  realizzazione  di  interventi
          organici  finalizzati  al  recupero  e  al restauro di beni
          culturali,  di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del
          comune di Roma.
              2.  Si  applicano le procedure di cui ai commi secondo,
          terzo,  quarto,  ottavo  e  nono  dell'art.  21 della legge
          indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui
          al  terzo  comma del  citato  art.  21,  il  CIPE  fissa le
          modalita'  per  l'affidamento  dei  lavori  da  parte delle
          Amministrazioni interessate.
              3.  Per  i  medesimi  interventi  di cui al comma 1 del
          presente  articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla
          Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione
          di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di
          lire 1.250 miliardi.
              4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti,
          la  cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata
          in  vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di
          valutazione  degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza
          le  amministrazioni  interessate a contrarre i mutui di cui
          sopra  a  decorrere  dal  secondo  semestre dell'anno 1986,
          fermo    restando    il    limite   globale   di   cui   al
          comma precedente.  Si applica il comma settimo dell'art. 21
          della legge 26 aprile 1983, n. 130.
              5.  Dei  2.770  miliardi  di  cui  ai  commi 1  e 3 del
          presente   articolo,   970   miliardi   sono  destinati  al
          finanziamento  di  interventi  di  protezione e risanamento
          ambientale, riservando:
                a) 730  miliardi  per l'esecuzione o il completamento
          di  opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di
          competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano
          particolare  interesse  in relazione all'importanza sociale
          ed  economica  dei  corpi  idrici  e alla natura e gravita'
          delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
                b) 240  miliardi  per l'esecuzione o il completamento
          di  opere  o  impianti  per  lo smaltimento dei rifiuti, di
          competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano
          particolare   importanza   per   il   raggiungimento  degli
          obiettivi  di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre
          1982, n. 915.
              6.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art. 4 della legge
          31 dicembre  1982,  n. 979, e' autorizzata la spesa di lire
          20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno
          1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.
              7. (Abrogato).
              8.  I  progetti  di  cui ai precedenti commi, allorche'
          concernano  opere  o  impianti  in  aree vincolate ai sensi
          della  legge  29 giugno  1939, n. 1497, e del decreto-legge
          27 giugno  1985,  n.  .312,  convertito, con modificazioni,
          nella   legge  8 agosto  1985,  n.  431,  sono  ammessi  al
          finanziamento   previo  parere  favorevole  del  competente
          comitato  di  settore  del  Consiglio  nazionale  dei  beni
          culturali e ambientali.
              9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti
          a  minori  finanziamenti  della  BEI in favore dei progetti
          approvati  dal  CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del
          19 giugno  1984, del 22 novembre 1984, del 22 febbraio 1985
          e  del  6 febbraio  1986 si provvede, fino ad un massimo di
          lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di
          cui  al  presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in
          vigore  della presente legge, il CIPE provvede a stabilire,
          in  relazione  ai  progetti di cui alle delibere anzidette,
          tenuto  conto  degli  interventi della BEI, le modalita' di
          cui al precedente comma 2.
              10.  E'  autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per
          provvedere:
                a) alla  redazione  di  una  relazione  al Parlamento
          sullo stato dell'ambiente;
                b) agli   studi   relativi   al   piano  generale  di
          risanamento  delle  acque  di  cui  all'art. 1, lettera a),
          legge   10 maggio  1976,  n.  319,  e  all'esercizio  delle
          competenze  statali  di  cui  all'art.  4,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
                c) alla   valutazione  dei  progetti  di  risanamento
          ambientale ammissibili a finanziamento statale.
              11.  E'  autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per
          la  realizzazione  di  progetti di iniziative di educazione
          ambientale  presentati  da  Amministrazioni  statali,  enti
          locali   e  associazioni  ambientaliste.  Il  Ministro  per
          l'ecologia  e'  tenuto a presentare annualmente, in sede di
          allegato  alla  Relazione  previsionale e programmatica, al
          Parlamento  una relazione illustrativa della ripartizione e
          delle  effettive  modalita'  di  utilizzazione  delle somme
          stanziate.
              12.  Per  l'attuazione di quanto previsto al precedente
          comma 10,  il  Ministro  per  l'ecologia  e'  autorizzato a
          costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare
          convenzioni   con   istituti   ed   a  conferire  incarichi
          professionali a ditte specializzate o ad esperti.
              13.  II  contingente  di  personale  comandato previsto
          dall'art.  12,  ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
          n. 887, e' elevato a 50 unita'.
              14.   Per   il   personale   comandato   ai  sensi  del
          comma precedente,  le  spese  per  le indennita' e rimborso
          spese  per  missioni  nel territorio nazionale e all'estero
          gravano  rispettivamente  sul  capitolo 6951 e sul capitolo
          6952  della  rubrica  38  dello  stato  di previsione della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri, mentre le spese per
          compensi   per   lavoro   straordinario,   entro  i  limiti
          individuali  in  vigore per il personale in servizio presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  gravano sul
          capitolo 6953 della stessa rubrica.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          23 novembre  1991,  n.  438, abrogato dal presente decreto,
          recava:    «Regolamento    per    l'organizzazione   e   il
          funzionamento  della commissione tecnico-scientifica per la
          valutazione   dei  progetti  di  protezione  e  risanamento
          ambientale del Ministero dell'ambiente.».
              - La  legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: »Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni per il riordino
          degli  enti  previdenziali»,  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.