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LEGGE 31 dicembre 1982, n. 979

Disposizioni per la difesa del mare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal:  14-10-1997
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Art. 4


Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto
((o il noleggio))
o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio.
Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessità, della vita umana in mare, nonché per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1997, N. 344))
.
Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.
Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile può stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti materiali nonché per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 2.
In tal caso all'atto della stipula della convenzione è concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze ed attrezzature.
In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.
Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.
All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.