DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 10/06/2023
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 15 (R) 
      Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire 
       (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; 
          legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) 
 
  1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori. 
  2. Salvo  quanto  previsto  dal  quarto  periodo,  Il  termine  per
l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio
del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata, non  puo'  superare  tre  anni  dall'inizio  dei  lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la  parte  non
eseguita, tranne che, anteriormente alla  scadenza,  venga  richiesta
una proroga. La proroga  puo'  essere  accordata,  con  provvedimento
motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volonta' del titolare
del permesso, oppure  in  considerazione  della  mole  dell'opera  da
realizzare,      delle      sue      particolari      caratteristiche
tecnico-costruttive,  o  di  difficolta'   tecnico-esecutive   emerse
successivamente all'inizio dei lavori, ovvero  quando  si  tratti  di
opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto  in  piu'  esercizi
finanziari. Per gli interventi  realizzati  in  forza  di  un  titolo
abilitativo  rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  12   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il  termine  per  l'inizio  dei
lavori e' fissato in tre anni dal rilascio del titolo. 
  2-bis. La proroga dei termini  per  l'inizio  e  l'ultimazione  dei
lavori e' comunque accordata qualora  i  lavori  non  possano  essere
iniziati   o   conclusi   per   iniziative   dell'amministrazione   o
dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate. 
  3. La realizzazione della parte dell'intervento  non  ultimata  nel
termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le
opere ancora da eseguire, salvo  che  le  stesse  non  rientrino  tra
quelle  realizzabili  mediante  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'  ai  sensi  dell'articolo  22.  Si  procede  altresi',  ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 
  4. Il permesso decade  con  l'entrata  in  vigore  di  contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori  siano  gia'  iniziati  e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 
                                                (30) (49) (56) ((57)) 
 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art.  30,  comma  3)  che
"Salva  diversa  disciplina  regionale,  previa   comunicazione   del
soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di  inizio
e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come  indicati
nei   titoli   abilitativi   rilasciati    o    comunque    formatisi
antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto,  purche'
i  suddetti  termini  non  siano  gia'  decorsi  al   momento   della
comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi  non
risultino   in   contrasto,   al    momento    della    comunicazione
dell'interessato,  con  nuovi  strumenti  urbanistici   approvati   o
adottati."; 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 4) che  "La  disposizione
di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attivita' e
alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo
stesso termine.". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 10-septies,  comma  1,
lettera a)) che "In considerazione delle conseguenze derivanti  dalle
difficolta'  di  approvvigionamento  dei  materiali   nonche'   dagli
incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: 
    a) i termini di inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori,  di  cui
all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  relativi  ai  permessi  di
costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche'  i
suddetti  termini  non  siano   gia'   decorsi   al   momento   della
comunicazione dell'interessato di  volersi  avvalere  della  presente
proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della  comunicazione  del  soggetto  medesimo,  con  nuovi
strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti  di
tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui
al periodo precedente si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
segnalazioni certificate di inizio attivita'  (SCIA),  nonche'  delle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023,  n.  14,
ha disposto (con l'art. 10-septies, comma  1,  lettera  a))  che  "In
considerazione  delle  conseguenze  derivanti  dalle  difficolta'  di
approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi eccezionali
dei loro prezzi, sono prorogati di due anni: 
    a) i termini di inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori,  di  cui
all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  relativi  ai  permessi  di
costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023, purche'  i
suddetti  termini  non  siano   gia'   decorsi   al   momento   della
comunicazione dell'interessato di  volersi  avvalere  della  presente
proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della  comunicazione  del  soggetto  medesimo,  con  nuovi
strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti  di
tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui
al periodo precedente si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
segnalazioni certificate di inizio attivita'  (SCIA),  nonche'  delle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27". 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 18,  comma  4)  che
"Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento  degli  obiettivi
di trasformazione digitale di cui al regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  10  febbraio  2021,  e  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla  realizzazione  di
infrastrutture di rete a banda  ultra  larga  fissa  e  mobile,  sono
prorogati  di  ventiquattro  mesi  i  termini  relativi  a  tutti   i
certificati,  gli  attestati,  i   permessi,   le   concessioni,   le
autorizzazioni  e  gli  atti  abilitativi  comunque  denominati,  ivi
compresi i termini di inizio e  di  ultimazione  dei  lavori  di  cui
all'articolo 15 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o  formatisi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  La  disposizione  di
cui al primo periodo  si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
segnalazioni certificate di inizio  attivita'  (SCIA),  nonche'  alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
dell'articolo 10-septies del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche  e  alle  dichiarazioni  e
autorizzazioni ambientali comunque denominate e  prorogate  ai  sensi
del citato articolo 10-septies".