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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  31-12-2023
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Art. 3

(R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. (R) (13) (14) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (26) (35) (37) (38) (40)
((41))
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1º gennaio 2013".
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 17, comma 4-quater, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha conseguentemnte disposto (con l'art. 1, comma 388) che le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dal 30 giugno 2013.
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 3/8/2013, n. 181) nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che le disposizioni di cui dal comma 2 del presente articolo acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2013.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 luglio 2013.
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2014".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2015".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2015".
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2016".
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AGGIORNAMENTO (22)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2017".
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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2018".
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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2019".
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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2020".
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AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2021".
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AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2022".
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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2022".
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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2023".
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AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L.30 dicembre 2023 n. 215, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2024".