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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 394

Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).

note: Entrata in vigore del decreto: 7/10/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
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Art. 5

Indennità di impiego operativo
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.

TABELLA I - INDENNITÀ MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE
FASCE DI GRADI PER RUOLI


=====================================================================
| FASCE DI GRADI PER RUOLI |
|====================================================|
N. | UFFICIALI | MARESCIALLI | SERGENTI | VOLONTARI | MISURE
| | | | in SPE | MENSILI
| | | | | LORDE
====|====================================================|===========
I | Ten. Col. | | | |
| + 29 | | | | 780.000
II | Ten. Col. | | | |
| + 25 | | | | 720.000
III | Ten. Col. | Aiut.+29 | | | 665.000
| Magg + 25 | | | |
| Cap.+ 29 | | | |
| Ten.+ 29 | | | |
IV | Magg. | Aiut.+25 | | | 645.000
| Cap.+25 | | | |
| Ten.+25 | | | |
V | Cap. | Aiutante | | | 580.000
| Ten.+15 | M.llo Ca.+25 | | |
VI | | M.llo Capo | S.M. Capo| | 540.000
VII | | M.llo Ord.+15| | | 500.000
VIII| | M.llo Ord.+10| | | 460.000
IX | | | S.M.+15 | C.M.C.S. | 445.000
X | Ten. + 2 | | | | 400.000
XI | | M.llo Ord. | | C.M. Scelto | 350.000
XII | Ten. | | | | 320.000
XIII| S. Ten.+2 | M.llo+5 | S.M. | C.M. Capo | 288.000
XIV | S. Ten. | M.llo | | | 260.000
XV | Serg. | | | | 220.000
XVI | | | | I Cap. Magg.| 200.000
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2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
((4))
3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, sono soppresse le note
a) e
b) alla tabella I,
c) alla tabella II e le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
4. Ai volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 10, ed alla tabella IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle stesse percentuali previste per ufficiali e sottufficiali. Le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 5 e 6 ed alle tabelle II e III della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle percentuali previste per i gradi nella II fascia delle tabelle stesse. Le indennità ed i supplementi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono determinate nelle misure percentuali previste dalle norme stesse per ufficiali e sottufficiali.
5. Limitatamente al personale di cui all'art. 1, comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, ed alle tabelle II, III e IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, vanno determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella del comma 1 in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 11, 15 e 16, nonché dalla tabella V della legge 23 marzo 1983, n. 78, vanno determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dal comma 1 per il personale militare appartenente alla XIII fascia. (3)
6. A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennità militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è soppressa.
7. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 goda di un trattamento economico accessorio inferiore a quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante in applicazione del presente articolo.
Tale differenza, che non è pensionabile, è riassorbita dagli incrementi delle indennità di impiego operativo, di cui è, comunque, destinatario successivamente al 1 dicembre 1995, ad eccezione dei miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento economico.
8. Le misure delle indennità di impiego operativo e delle indennità supplementari stabilite dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, in misura fissa, continuano ad essere corrisposte negli importi previsti dalla legge stessa.
9. L'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78/1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 72) che "L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255".