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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  6-6-2004
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Art. 52

Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità


I giudizi di idoneità si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente art. 43.
La prima tornata di giudizi sarà indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La seconda tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982.
Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità, successivamente alla prima tornata, sarà indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.
Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di giudizi.
Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro raggruppamento.
I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico.
Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneità partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.
In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza tornata.
Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.
I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneità, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale è espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneità, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato.
Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.
Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.
Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni.
((34))
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 4-bis) che " A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati".