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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  6-6-2004
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Art. 51

Giudizio di idoneità


I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente art. 45.
Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio.
La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento.
Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.
Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta.
Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati.
Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta.
Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneità.
Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto.
Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.
I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola.(8)
((34))
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 9 dicembre 1985, n. 705, ha disposto (con l'art. 10) che "L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28".
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AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 4-bis) che "A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati".