stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 febbraio 1980, n. 28

Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1989)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-7-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Professori associati


L'organico iniziale della fascia dei professori associati è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, a norma del successivo terzo comma, alla nomina in ruolo. Il numero suddetto è accertato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. L'organico che ne risulta è incrementato di 6.000 posti.
I concorsi per il conferimento di questi ulteriori 6.000 posti sono banditi con periodicità biennale nell'arco di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81, secondo un piano pluriennale di sviluppo formulato con la stessa procedura di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4. Per i concorsi a posti di professore associato il Consiglio universitario nazionale definisce autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari, caratterizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a posti di professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità. I posti che si rendono comunque disponibili sono soppressi fino alla riduzione dell'organico al livello definitive di 15.000.
L'accesso al ruolo dei professori associati avviene mediante concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da discussione dei titoli e da una prova didattica nell'ambito della disciplina cui si riferiscono i titoli presentati. Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato. Le commissioni di concorso sono composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi, di cui due professori associati, e cinque per eventuali surroghe. Nella prima applicazione della presente legge, in mancanza di professori associati, la commissione può essere composta di soli professori ordinari e straordinari. I componenti le commissioni sono eletti dai docenti dei rispettivi raggruppamenti disciplinari all'interno di una rosa di nomi, sorteggiata tra i membri del raggruppamento relative in numero triplo dei membri componenti la commissione stessa. Le commissioni possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un raggruppamento disciplinare siano insufficienti a costituire una commissione, il Ministro della pubblica istruzione provvede a designare, sul parere conforme del Consiglio universitario nazionale, uno o più raggruppamenti affini, al fine di procedere al sorteggio e all'elezione dei membri mancanti. I concorsi sono banditi secondo i programmi di cui al primo comma, per raggruppamenti di discipline. In relazione ai termini di espletamento dei concorsi e alle sanzioni per eventuali inadempienze, valgono le norme previste per i concorsi a professore ordinario di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 31.
Nella prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo.
Per i professori incaricati a titolo gratuito e titolo il compiuto decorso del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. (4)
((7))

Le norme delegate stabiliscono le modalità dell'inquadramento di cui al comma precedente, che ha luogo in due tornate di giudizi di idoneità, secondo i seguenti criteri:
a) il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma;
b) gli aventi titolo a presentare domanda di ammissione alla prova di idoneità possono optare per il raggruppamento di materie per il quale hanno maggiori titoli scientifici. Restano impregiudicate le disposizioni previste nella successiva lettera e);
c) la domanda deve contenere l'esplicito impegno, in caso di giudizio positive, a sottostare alle norme previste nelle lettere b) e d) del primo comma del precedente articolo 4;
d) la commissione valuta i candidati, entro quattro mesi dalla propria costituzione, sulla base dei titoli scientifici e didattici, formulando motivate relazioni, attestanti l'attività scientifica e didattica, pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione;
e) coloro che conseguono il giudizio di idoneità restano assegnati all'università o all'istituto di istruzione universitaria in cui svolgono l'incarico di insegnamento, salvo il diritto di opzione per i titolari di più incarichi; gli assistenti di ruolo con o senza incarico possono a domanda essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo, previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici e al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. In caso di mancato accoglimento della domanda degli assistenti di ruolo senza incarico, essi possono essere chiamati entro tre anni da altre università, continuando nel frattempo a prestare servizio come assistenti nella sede originaria; trascorsi i tre anni, sono assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione.
Particolari norme possono essere emanate per le università non statali;
f) l'eventuale utilizzazione presso l'Università italiana per stranieri di Perugia degli incaricati stabilizzati che vi prestano servizio e che conseguano il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo degli associati deve comunque avvenire in conformità alle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'università stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032;
g) per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata deve essere prevista una terza tornata di giudizi di idoneità.
I professori incaricati stabilizzati sono tenuti a sottoporsi al giudizio di idoneità di cui alla lettera a) del precedente comma, con facoltà di partecipare alla prima o solo alla seconda tornata.
La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata. I professori incaricati stabilizzati, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo della prima tornata, conservano, fino al compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al comma precedente, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata non conseguono il giudizio positiva, decadono dall'incarico.
Gli assistenti dell'attuale ruolo ad esaurimento e il personale di cui al precedente terzo comma, n. 3), che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni.
Salvo quanto previsto dal precedente comma per gli assistenti del ruolo ad esaurimento e per il personale di cui al precedente terzo comma, n. 3), coloro che, avendo titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, non conseguono il giudizio di idoneità di cui alla lettera a) del precedente quarto comma, possono ottenere a domanda, anche in soprannumero, il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche in cui possano svolgere un lavoro attinente alla preparazione acquisita nell'università, tenuto conto dei rapporti di equipollenza nonché dell'anzianità di servizio. Le norme delegate determineranno le modalità e le destinazioni del passaggio, prevedendo intese tra i titolari dei dicasteri interessati.
Ai fini della disciplina dello stato giuridico dei professori associati si applicano le norme previste alle lettere b), c), d), e), f), h), i) ed l) del primo comma del precedente articolo 4. Le norme delegate determineranno le modalità della conferma in ruolo. Dal giudizio di conferma sono esentati gli incaricati stabilizzati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità ad associato.
Per quanto concerne gli organi di governo, si estendono ai professori associati le norme sull'elettorato attivo dei professori ordinari.
È abrogato il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 14 aprile 1986, n. 89 (in G.U. 1° s.s. 23 aprile 1986, n. 16) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, n. 3 della presente legge in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non contempla "tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime".
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 1989, n. 397 (in G.U. 1° s.s. 19 luglio 1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, n. 3 "nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime".