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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  6-6-2004
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Art. 53

Modalità degli inquadramenti


Colui che abbia superato il giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato.
La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facoltà in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avrà luogo su deliberazione motivata del consiglio di facoltà sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline già attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Università ove l'incarico stesso è svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneità per lo stesso raggruppamento concorsuale.
Il titolare di più incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda è subordinato al motivato parere favorevole della facoltà interessata.
Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo. In tal caso la domanda di inquadramento è presentata al rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta facoltà. Copia della domanda è trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui l'incarico è svolto.
Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione può essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. Per la facoltà di medicina, si terrà conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede.
Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50.
Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facoltà, entro entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico può entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda alla facoltà presso cui svolge l'incarico.
Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato.
Le facoltà sono tenute a deliberare sulle domande, di assegnazione entro sessanta giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa.
Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1 novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto e disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (8)
Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneità presti servizio presso una Università non statale può presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le Università statali, all'Università medesima.
L'Università non statale può deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti.
Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione Università non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facoltà competenti.
A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Università non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Università statali.
Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Università per stranieri di Perugia che conseguono il giudizio di idoneità sono inquadrati presso le Università statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo.
Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente.
Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Università per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avrà luogo in conformità delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181 e nello statuto dell'Università stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032.
Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convezione stipulata dall'Università con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneità, fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al precedente art. 50 conservano altresì lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi.
Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri già previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta altresì confermato l'obbligo per le Università di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite.
((34))


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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 9 dicembre 1985, n. 705 ha disposto (con l'art. 11) che "L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37".
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AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 4-bis) che " A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati".