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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 129

Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  8-5-1969

Art. 3


I professori universitari di ruolo, i professori aggregati, i professori incaricati, in quanto responsabili di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura assumono, a tali effetti, la qualifica di primari ospedalieri e conseguentemente, nei confronti dell'ente ospedaliero, i diritti ed i doveri dei primari, in quanto applicabili.
Gli aiuti e gli assistenti di ruolo delle stesse divisioni e sezioni, agli effetti ed in relazione alle attività assistenziali svolte, sono considerati rispettivamente aiuti ed assistenti ospedalieri.
Restano salve le disposizioni degli ordinamenti universitari che regolano la sostituzione dei direttori di clinica in caso di loro assenza o di impedimento.