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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 257

Disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  24-12-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il Consiglio superiore di sanità:
1) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica su richiesta del Ministro per la sanità;
2) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e sanità;
3) propone indagini scientifiche, inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
4) propone all'Amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti da promuovere per la tutela della salute pubblica;
5) delibera gli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei colori nocivi;
6) delibera sulle altre materie sottoposte alla sua competenza per disposizioni di legge.(3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.