stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 257

Disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-5-1961 al: 17-8-1993
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il Consiglio superiore di sanità:
1) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica su richiesta del Ministro per la sanità;
2) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e sanità;
3) propone indagini scientifiche, inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
4) propone all'Amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti da promuovere per la tutela della salute pubblica;
5) delibera gli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei colori nocivi;
6) delibera sulle altre materie sottoposte alla sua competenza per disposizioni di legge.