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LEGGE 13 marzo 1958, n. 296

Costituzione del Ministero della sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  20-11-1960
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Art. 7


Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica ha facoltà di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanità, i provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, coll'osservanza, dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6.
Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari, devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 10 ottobre 1960, n.1236 ha disposto (con l'articolo unico) che "La delega concessa al Governo dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, è prorogata di sei mesi."