LEGGE 13 marzo 1958, n. 296

Costituzione del Ministero della sanita'.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
Testo in vigore dal: 20-11-1960
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7.

  Entro  due  anni  dall'entrata  in  vigore  della presente legge il
Governo  della  Repubblica ha facolta' di emanare, ai sensi dell'art.
76  della  Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  di  concerto  col Ministro per la sanita', i provvedimenti
previsti  dall'art.  5  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 31
luglio 1945, n. 446, coll'osservanza, dei criteri direttivi derivanti
dalle norme stabilite dai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6.
  Qualora  i  provvedimenti  predetti comportino riflessi finanziari,
devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  10  ottobre 1960, n.1236 ha disposto (con l'articolo unico)
che  "La  delega  concessa  al Governo dall'articolo 7 della legge 13
marzo 1958, n. 296, e' prorogata di sei mesi."